La Direttiva europea 2022/2464 sulla CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) ha previsto una nuova figura professionale che da questo anno dovrà convalidare la rendicontazione di sostenibilità delle organizzazioni obbligate a farlo: si tratta del revisore della sostenibilità, una figura di cui vogliamo parlare in modo approfondito in questo articolo.
Se vuoi saperne di più cosa sia la CSRD e se la tua azienda è obbligata, leggi l’articolo su la rendicontazione di sostenibilità CSRD: obblighi e opportunità per le PMI italiane.
Per scoprire come realizzare la rendicontazione CSRD, leggi la guida su Come scrivere la rendicontazione di sostenibilità CSRD.
Il revisore della sostenibilità: cosa dice la legge
La figura del revisore della sostenibilità è prevista dall’Art. 8. del decreto legislativo 212 125/2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 settembre 2024. Questo decreto è attuativo della Direttiva UE 2022/2464.
Secondo questo articolo, il revisore della rendicontazione di sostenibilità deve essere abilitato ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il richiamo è alla legge che disciplina la figura del revisore legale, cioè il soggetto abilitato a controllare il bilancio delle aziende.
La differenza tra revisore legale e revisore della sostenibilità
Anche se la legge che disciplina queste figure è la stessa, non tutti i revisori legali possono svolgere il ruolo di revisore della rendicontazione CSRD. Per diventare revisore della sostenibilità il decreto prevede un percorso di formazione e l’iscrizione in un apposito registro.
Come si diventa revisore della sostenibilità?
Per svolgere questo nuovo compito sono necessari due percorsi:
- Chi è già revisore legale deve svolgere un tirocinio di 8 mesi presso un revisore della sostenibilità per poter poi svolgere anche questo ruolo.
- Chi non è ancora revisore legale deve prima fare un percorso triennale all’università e poi un tirocinio di abilitazione alla professione di revisore legale. Quindi, è indispensabile conseguire la laurea in Economia, Diritto e discipline simili. Alla fine di questo percorso devono essere previsti almeno 8 mesi di tirocinio dedicati alla figura del revisore della sostenibilità.
Il registro dei revisori della sostenibilità
Senza titoli non si può esercitare questo ruolo, perché il decreto prevede esplicitamente che l’esercizio della revisione legale e lo svolgimento degli incarichi finalizzati alla attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità sono riservati ai soggetti iscritti nel Registro. Il registro degli iscritti è tenuto dal Ministero delle Finanze.
I revisori legali sono già abilitati fino al 31 dicembre 2026
Gli iscritti al registro della revisione legale dei conti alla data del 1.01.2026 sono considerati abilitati fino al 31.12.2026 e sono abilitati a rilasciare le attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità a condizione che abbiano maturato almeno 5 crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti.
Revisore legale e revisore della sostenibilità possono essere la stessa persona?
Sì. il decreto stabilisce che il revisore della rendicontazione di sostenibilità può essere lo stesso revisore legale incaricato della revisione legale del bilancio o un diverso revisore legale. Anche le società di revisione legale possono svolgere questo ruolo a condizione che la relazione sia firmata da un revisore della rendicontazione di sostenibilità.
Compiti e obblighi del revisore della sostenibilità
Il revisore della sostenibilità non è un passacarte e non si deve limitare a mettere un timbro sulla rendicontazione di sostenibilità elaborata dall’azienda. Come per il revisore del bilancio di una società, anche quello di rendicontazione ha diversi obblighi.
Secondo il decreto, i revisori della sostenibilità e le società di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione rispettano i principi di deontologia, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività, tenendo conto dei principi di etica e indipendenza internazionali, elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell’economia e delle finanze sentita la Consob.
Secondo il decreto, inoltre, il revisore della rendicontazione esprime con la relazione le proprie conclusioni circa la conformità della suddetta rendicontazione alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, la conformità all’obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità, nonché circa la conformità all’osservanza degli obblighi di informativa previsti dall’articolo 8 del regolamento (UE).
Data l’importanza del ruolo, i revisori della sostenibilità hanno diritto ad ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all’attività di revisione legale e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.
Le sanzioni ai revisori della sostenibilità
I revisori della sostenibilità sono sottoposti al controllo della Consob che assume la responsabilità finale per i controlli di qualità, per le ispezioni e per le sanzioni dei revisori legali e delle società di revisione legale che hanno incarichi di revisione legale.
L’elenco e la forza delle sanzioni trasmette l’importanza del compito e il suo ruolo “istituzionale”, al pari del revisore legale dei bilanci.
Il Ministero dell’economia e delle finanze, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione legale o di attestazione delle conformità della rendicontazione della sostenibilità, può applicare le seguenti sanzioni:
a) un avvertimento, che impone alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo;
b) una dichiarazione nella quale è indicato che la relazione di revisione o la relazione di attestazione non soddisfano i requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli
14 e 14 -bis ;
c) la censura, consistente in una dichiarazione pubblica di biasimo, che indica la persona responsabile e la natura della violazione;
d) la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila euro;
e) la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a tre anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità connesse all’incarico di revisione legale;
f) la sospensione dell’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, per un periodo non superiore a tre anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità;
g) la revoca di uno o più incarichi di revisione legale o di attestazione delle conformità della rendicontazione di sostenibilità;
h) il divieto per il revisore legale o la società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale o di attestazione delle conformità della rendicontazione di sostenibilità per un periodo non superiore a tre anni;
i) la cancellazione dal Registro del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità connesse all’incarico di revisione legale.
Incompatibilità del revisore della sostenibilità
Secondo il decreto, il revisore della sostenibilità o il responsabile chiave della sostenibilità che effettua l’attestazione per conto di una società di revisione legale non può rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo dell’ente che ha conferito l’incarico di attestazione né può prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell’ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno un biennio dal momento in cui abbia cessato la sua attività in qualità di revisore della sostenibilità o di responsabile chiave della sostenibilità in relazione all’incarico.
Il controllo di qualità sui revisori della sostenibilità
Il decreto prevede che i revisori della sostenibilità siano sottoposti a un controllo della qualità della loro relazione. Possono svolgere questo ruolo persone fisiche in possesso di un’adeguata formazione ed esperienza professionale in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità oppure di altri servizi correlati alla sostenibilità, nonché della formazione specifica in materia di controllo della qualità
Fino al 31 dicembre 2025, le persone fisiche che effettuano i controlli della qualità sono esentate dall’obbligo di possedere un’esperienza specifica in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità o di altri servizi correlati alla sostenibilità.


